Per la rubrica Diritto e Tutela l'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si sofferma su una pratica abbastanza comune e non priva di insidie: la locazione non registrata

ROVIGO – Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un fenomeno, ahimè, molto diffuso ma di cui spesso non si ha piena consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda i rischi che ne possono derivare.

Sto parlando dei contratti di locazione, comunemente detti di affitto, cosiddetti “in nero”.

Quando viene stipulato un contratto di locazione, entro 30 giorni dalla stipula, il proprietario di casa deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate, dandone poi comunicazione all’inquilino nei successivi 60 giorni.

Eventualmente, in caso di inerzia del locatore, anche l’inquilino può chiedere la registrazione del contratto.

Tuttavia, se l’iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate non avviene, ovvero se in fase di registrazione viene indicato un canone di locazione inferiore rispetto a quello previsto da contratto, si dice che il contratto è “in nero”, con diverse conseguenze sia per il locatore che per l’inquilino.

Innanzitutto dobbiamo dire che la stipulazione di un contratto in nero, senza la relativa registrazione, comporta il mancato pagamento di due tipi di imposta, ovvero l’imposta di registro, intesa come il pagamento che deve essere effettuato nel momento in cui il contratto va registrato e l’imposta sui redditi, ovvero la tassa dovuta sui canoni che il conduttore paga.

Da ciò si comprende che, spesso, locatore e conduttore si accordano al fine di non procedere alla registrazione, in vista del godimento di reciproci benefici: ad es. il locatore, per evitare di dover sostenere l’imposta di registro e l’imposta sui redditi, propone al conduttore di non registrare il contratto di locazione prevedendo, in caso di sua accettazione, una sensibile riduzione del canone mensile.

Ma quali rischi corre l’inquilino in caso di contratto in nero?

In primo luogo, occorre aver presente che il locatore ed il conduttore rispondono solidalmente per il pagamento dell’imposta di registro: questo significa che l’Agenzia delle Entrate potrà chiedere il pagamento dell’imposta di registro tanto al locatore quando al conduttore.

Oltre a ciò, il fatto che il contratto sia nullo importa che il locatore non possa esigere il pagamento dei canoni di locazione, ma ciò non toglie che potrà comunque pretendere un indennizzo per l’occupazione dell’immobile qualora riesca a dimostrare di aver subito un danno.

COSA NE PENSO IO?

È di tutta evidenza che la stipulazione di un contratto, comunemente detto, di affitto “in nero”, anche se può sembrare conveniente dal punto di vista economico, nasconde delle insidie che possono rivelarsi davvero spiacevoli.

Per questo, se siete parti di un contratto “in nero” vi consiglio di segnalare subito al locatore che il contratto va registrato, dopodiché se questo non è sufficiente, denunciate l’affitto in nero all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.

Vi ricordo che è possibile eseguire la registrazione del contratto di locazione anche tardivamente, fermo restando che in questo caso sono previste delle sanzioni il cui ammontare è direttamente proporzionale al ritardo della registrazione.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.

AVV. FULVIA FOIS

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