Guida in stato d’ebbrezza: davvero non serve più l’alcoltest?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema della contestazione del reato dopo aver bevuto qualche bicchiere

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema davvero interessante che sta facendo molto discutere.

Come ben saprete, mettersi alla guida dopo aver bevuto bevande alcoliche non è mai una buona idea.

Oltre ad essere estremamente pericoloso per noi e per gli altri, condurre un mezzo sotto l’effetto di sostanze alcoliche può comportare anche delle responsabilità penali.

L’art. 186 del Codice della Strada, infatti, sancisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, prevedendo sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato.

Va infatti evidenziato che il fatto di mettersi alla guida dopo aver bevuto assume rilevanza penale quando il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 g/l.

In questa ipotesi, il soggetto non solo sarà tenuto al pagamento di un’ammenda ma può anche rischiare l’arresto per una durata variabile anche in questo caso a seconda del tasso alcolico riscontrato.

Ad esempio, si il tasso alcolico accertato è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la sanzione prevista è l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Se, invece, il tasso alcolico accertato è superiore a 1,5 g/l allora la sanzione è l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni e al sequestro del mezzo.

Quando si parla di guida in stato di ebbrezza viene spontaneo pensare automaticamente anche all’alcoltest, termine con cui si sta ad indicare la procedura di rilevazione del tasso alcolico presente nel nostro organismo.

Ebbene, il predetto automatismo, tuttavia potrebbe non operare più e ciò a seguito di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione.

Negli ultimi giorni sta letteralmente rimbalzando sui social e sui quotidiani on-line la notizia per cui secondo la Cassazione non servirebbe più l’alcoltest per provare lo stato di ubriachezza.

In particolare, secondo quanto riportato dalla maggior parte delle testate, la guida in stato di ebbrezza potrebbe essere contestata semplicemente sulla base delle “impressioni” degli Agenti

Questa notizia ha subito suscitato “l’indignazione” del popolo del web che non ha perso occasione per sottolineare come una simile scelta comporterebbe il rischio che casi analoghi vengano valutati in maniera diversa, a seconda della discrezionalità degli Agenti, con conseguenti gravi ingiustizie.

Ma è davvero così?

Secondo quanto si legge nella pronuncia in esame (Cassazione penale sez. IV, 29/02/2024, n.20763), i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 del Codice della Strada, l’accertamento della presenza di alcool nel sangue può avvenire anche sulla base di elementi sintomatici.

In particolare, in mancanza dell’espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può ritenere sussistente lo stato di ebbrezza anche sulla base di adeguati elementi obiettivi e sintomatici quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal guidatore, ovvero la presenza di un forte odore di alcol, nonché dalla incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande degli agenti di P.G..

Quello che emerge, dunque, non è tanto l’eliminazione tout court dell’alcoltest quale strumento di rilevazione del tasso alcolemico quanto, piuttosto, la possibilità per il giudice – nel caso in cui la rilevazione non sia avvenuta – di utilizzare altri elementi a fondamento del proprio convincimento.

COSA NE PENSO IO?

Credo che anche se la pronuncia richiamata ha una portata sensibilmente diversa rispetto a quanto si è detto fino ad ora, non si può negare che la stessa dia una forte rilevanza alle impressioni e alle considerazioni degli Agenti, circostanza che può rivelarsi molto pericolosa considerata l’intrinseca fallibilità della percezione umana.

Nell’attesa di vedere le possibili implicazioni di questa tappa giurisprudenziale, non ci resta che partecipare all’acceso dibattito che ne è derivato sperando che, nel frattempo, ci si continui ad affidare agli strumenti scientifici a disposizione.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.​​​​​​

Avv. Fulvia Fois

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultime notizie

Ultime notizie