L'avvocato Fulvia Fois del Foro di Rovigo su un tema molto comune all'estero, soprattutto tra coppie molto benestanti. In Italia si può fare qualcosa per "mettersi d'accordo" prima che la coppia scoppi?

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio parlare con voi di accordi prematrimoniali e della loro valenza in Italia.

Come sappiamo, ormai nel nostro Bel Paese sono sempre più frequenti separazioni e divorzi, accompagnati quindi da un lato dal decremento dei matrimoni e dall’altro dall’aumento delle “unioni di fatto” o “famiglie di fatto”.

Ovviamente, il sistema giuridico italiano, che è in continua trasformazione ed evoluzione, non può rimanere impassibile dinanzi all’evolversi della società e dei nuovi tipi di famiglia, oltre che delle esigenze degli individui e dei loro rapporti sociali e/o sentimentali.

Conosciamo benissimo le grandi innovazioni del diritto di famiglia che l’Italia ha affrontato, a partire dall’introduzione della L. 898/1970, ossia la legge sul divorzio (ricordando che nel nostro Paese era considerato uno scandalo anche solo pensare a separarsi o divorziare dal proprio coniuge), fino ad arrivare ai nostri giorni, con la riforma sulla filiazione del 2012 e sull’introduzione delle unioni civili (legge Cirinnà).

Altro istituto di diritto di famiglia che si fa gran voce oltre oceano sono i prenuptial agreements, cioè gli accordi prematrimoniali. Tali accordi vengono stipulati in previsione di un’eventuale crisi del matrimonio e sono riconosciuti e ritenuti legali in quasi tutti i paesi di common law (come negli Stati Uniti d’America) e in alcuni paesi di civil law. Tuttavia, tali accordi non trovano ancora spazio nell’ordinamento giuridico italiano, ove la giurisprudenza ha avuto più volte modo di pronunciarsi dichiarandone la nullità.

Da non confondere con gli accordi prematrimoniali sono gli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione (e quindi, separazione consensuale). In tale sede, gli effetti delle pattuizioni dei coniugi sono finalizzati allo scioglimento del vincolo coniugale, il quale verrà definitivamente dissolto in sede di divorzio. Inoltre, gli accordi raggiunti in sede di separazione o divorzio vengono assunti sulla base della situazione economico-reddituale dei coniugi negli ultimi tre anni o sulle attuali esigenze personale dei coniugi e dei figli.

Lo scopo degli accordi prematrimoniali, invece, sarebbe quello di ammettere, ancor prima del matrimonio, la sottoscrizione di accordi volti a regolare eventuali reciproche concessioni che i coniugi dovranno farsi in caso di divorzio, indipendentemente da fattori nuovi sopravvenuti. Tali accordi, tra l’altro, potrebbero riguardare non solo aspetti economici, ma anche personali, quali affidamento e collocamento di eventuali nascituri. Il fine dei prenuptial agreements sarebbe quello di rendere meno dure le conseguenze patologiche derivanti da una coppia ormai al limite della sopportazione: in tal modo, onde evitare di prendere decisioni sbagliate in un momento di non totale lucidità dovuta alla rottura dell’affetto della coppia, si applicherebbero subito condizioni già pattuite e prese di comune accordo tra i coniugi.

In Italia erano già state avanzate diverse proposte di legge, ma le stesse avevano trovato un ostacolo relativo agli accordi prematrimoniali, ossia le statuizioni sui rapporti personali. Infatti, si ritiene che gli stessi avrebbero potuto ledere i principi costituzionali che tutelano la libertà e la dignità della persona o il best interest dei figli.

Nel febbraio 2019 è stato approvato il Ddl con delega al Governo per la revisione del Codice Civile e, fra le novità suggerite, è stata avanzata nuovamente la possibilità di stipulare accordi prematrimoniali “…nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume”.

Tuttavia, oggigiorno tali accordi sono considerati ancora totalmente nulli in quanto contrastanti non solo con quanto disposto dall’art. 160 c.c., secondo il quale: “Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”, ma anche con il principio dell’indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio. Non resta che attendere un dettato normativo che li consenta.

COSA NE PENSO IO

Ritengo che prevederli possa agevolare una definizione della separazione e/o divorzio coniugale più rapida e indolore poiché già prevista e pattuita prima del matrimonio. Pur vero che talvolta la forza economica di uno dei futuri sposi potrebbe compromettere l’equilibrio dell’accordo stesso pregiudicando gli interessi e diritti di una delle parti.

Se avete delle domande da sottoporre a questa rubrica o comunque volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.

Avv. Fulvia Fois

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